Prot. n. 8970 del 13.11.2023
Ai Genitori degli alunni/esercenti la responsabilità genitoriale
Ai Docenti
Al personale ATA
All’Albo d’Istituto
OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2023/24, 2024/25, 2025/26 – Modalità delle votazioni ed altre indicazioni.
Si comunica che:
1. Le elezioni in oggetto si svolgono domenica 19 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 20 novembre 2023 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).
Gli elettori votano presso i seggi nei cui elenchi sono compresi. Detti elenchi sono stati pubblicati sul sito web dell’Istituto e sono anche allegati alla presente.
- Il seggio n° 1 è allestito presso la sede Michelangelo, in Via Ilioneo 12;
- Il seggio n° 2 è allestito presso la sede Augusto, in Via Terracina 157.
2. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
6. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano assegnato alla lista e indicato nella scheda. Le preferenze (al massimo 2 per la componente Genitori e per la componente Docenti; al massimo 1 per la componente personale A.T.A.) sono espresse mediante una croce apposta accanto al nominativo del/della candidato/a prestampato nella scheda. Il fac simile delle schede elettorali è allegato alla presente.
7. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
8. Gli elettori con gravi impedimenti fisici esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
Rappresentanti di lista
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della commissione elettorale e ai presidenti di seggio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di istituto") va rimesso subito al seggio che è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal dirigente scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte del seggio n. 2, il seggio n. 1 riassume i voti di entrambi i seggi, senza poterne modificare i risultati. Quindi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
5. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
6. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Adempimenti per la proclamazione degli eletti
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
Per ogni adempimento si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277.
Napoli, 13 novembre 2023
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Esposito
firma omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del Dlgs 39/1993